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Legge 67/2006: Le misure contro chi discrimina i disabili

Mar 24, 2006

 

 

 

 

Più tutela per i disabili e sanzioni immediate per chi adotta misure di discriminazione. Dal 21 marzo entra infatti in vigore la legge “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo. Grazie alla legge sarà dunque possibile far al pretore, con la possibilità di aver ragione in tempi brevi e ottenere un risarcimento del danno. La legge individua in particolare i comportamenti da considerare discriminatori distinguendo fra discriminazione diretta e indiretta.

La discriminazione è diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di una non disabile in una situazione analoga. La discriminazione è indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Rappresentano poi discriminazione tutti quei comportamenti indesiderati che creano nei confronti dei disabili un clima di intimidazione ostile e degradante come il mobbing.

Nel caso di esito favorevole del giudizio, il giudice, oltre a stabilire, se richiesto, il risarcimento del danno, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, se ancora sussiste, e può ordinare la pubblicazione della sentenza su un quotidiano di tiratura nazionale, o su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato. Infine la legge consente alla persona disabile possa di farsi rappresentare in giudizio da associazioni o enti che sono anche legittimate ad agire in relazione ai comportamenti discriminatori quando questi assumono carattere collettivo.(15 marzo 2006)


 LEGGE 1 marzo 2006, n.67 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni. (GU n. 54 del 6-3-2006)


Articolo 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3della legge 5 febbraio 1992, n. 104[1], al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.


Articolo 2.

(Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Articolo 3.

(Tutela giurisdizionale)


1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioniconcernenti la disciplina dell'immigrazione[2] e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile[3].

3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Articolo 4.

(Legittimazione ad agire)

 

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

 

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