“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.”
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2006, n. 23)
Art. 1.
Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali
1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
8. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l’ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d’iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.
Art. 2.
Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006
1. In occasione delle elezioni politiche dcl 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, è effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio è effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.
3. L’operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all’interno dell’ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell’interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell’ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dai deputati, di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell’operatore informatico, ovvero di difficoltà tecniche o operative nell’effettuazione della rilevazione, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.
4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall’annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza per questo procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.
5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, è avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informalizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficoltà tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell’effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalità degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed è svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell’interno, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.
6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l’articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
7. Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.620.722 per l’anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:
a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 7 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
e) per euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
Art. 3.
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell’interno l’elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione.
Art. 3-bis.
Disposizioni transitorie
1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:
a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature è ridotto alla metà.;
b) le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
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Art. 3-ter
Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati
1. All’articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente
«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,001 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta».
b) il comma 2 è sostituito dal seguente
«2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purchè esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 ».
c) al comma 4 è soppresso l’ultimo periodo;
d) al comma 6, terzo periodo le parole: «euro 6.500,24» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000».
Art. 3-quater
Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
1. L’articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:
«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, o lista che partecipa all’elezioni, escluse quelle sostenute dal singoli candidati di cui al comma 2 dell’articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati».
Art. 3-quinquies.
Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale
1. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole «due nomi» sono sostituite dalle seguenti: «un nome».
2. All’articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».
Art. 3-sexies.
Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali
1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall’articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:
a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonchè, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all’estero da almeno tre mesi.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.
4. L’iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell’interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
7. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto dell’esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonchè gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all’articolo 19 comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
9. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalità e della segretezza del voto».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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