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Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternita' delle donne dirigenti.
(G.U. n. 64 del 17-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La tutela previdenziale relativa alla maternita', prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' estesa alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati, in deroga all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 11.700.000 euro annui, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternita' delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in considerazione dei diversi settori produttivi.
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 1, si provvede a rimodulare le aliquote contributive di cui all'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con la procedura di cui al comma 5 del predetto articolo 79, nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entita' dei suddetti scostamenti e sulla misura della variazione delle aliquote di cui al precedente periodo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2924):
Presentato dal sen. Zanoletti ed altri il 28 aprile 2004.
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 2 luglio 2004 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 29 settembre 2004; 2 novembre 2004; 22 febbraio 2005;
8 marzo 2005; 31 maggio 2005.
Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 15 luglio 2005 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante e approvato il 19 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6009):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente il 21 settembre 2005; 12 ottobre 2005; 2 febbraio 2006.
Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa l'8 febbraio 2006 con il parere delle commissioni I e V.
Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa e approvato l'8 febbraio 2006.
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