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LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53), promosso con ordinanza del 3 febbraio 2003 dal Tribunale di
Genova sul ricorso proposto da Bartesaghi Maria Cleme contro Cassa
nazionale previdenza e assistenza forense, iscritta al n. 209 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 3 febbraio
2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui tale norma non prevede il
diritto della libera professionista che abbia adottato un bambino a
percepire l'indennita' di maternita', anche se il minore abbia
superato i sei anni e fino al compimento di dodici anni, se di
nazionalita' italiana, o della maggiore eta', se straniero.
Il rimettente premette che il giudizio a quo ha ad oggetto la
domanda di corresponsione del trattamento di maternita' per
l'adozione di un bambino straniero, proposta da una libera
professionista nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense, la quale aveva negato il pagamento sul rilievo
del superamento dei sei anni di eta' da parte del minore al momento
del suo ingresso nella famiglia adottiva.
Il giudice a quo, dopo aver rilevato che la chiara e univoca
formulazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 151 del 2001 - che riconosce
il diritto all'indennita' di maternita' a favore della libera
professionista, a condizione che il bambino adottato non abbia
superato i sei anni di eta' - non consente interpretazioni diverse da
quella letterale, osserva che detta interpretazione appare tuttavia
in contrasto con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, i cui
principi sono stati posti a base delle pronunce della Corte
costituzionale, dirette ad ampliare la tutela medesima, sotto il
profilo sia dei soggetti beneficiari delle provvidenze, sia
dell'entita' anche economica di esse.
Gli istituti innovativi introdotti dal legislatore a sostegno
della famiglia, ispirati anch'essi ai citati principi costituzionali,
hanno riguardato prevalentemente i lavoratori dipendenti, mentre il
trattamento di maternita' delle libere professioniste e' rimasto
disciplinato dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennita' di
maternita' per le libere professioniste), le cui norme sono state
integralmente trasfuse nel testo unico. Queste, nel prevedere la
condizione del mancato superamento dei sei anni dell'adottato al
momento di ingresso nella famiglia, per il sorgere del diritto
all'indennita', non tengono conto della circostanza che tale eta'
coincide con quella dell'inserimento obbligatorio del minore nella
scuola elementare, da cui deriva un notevole impegno relazionale e
intellettuale, soprattutto in rapporto ad un bambino adottato, specie
se straniero, che deve affrontare nuove realta' affettive, culturali,
linguistiche e ambientali.
Tali circostanze sono state considerate solo in relazione alle
adozioni da parte delle lavoratrici dipendenti, poiche' l'art. 36 del
testo unico prevede il congedo parentale fino al compimento dei
dodici anni di eta' del bambino e l'art. 27 stabilisce, nel caso di
adozione internazionale, il diritto al congedo di maternita' anche se
il minore adottato abbia superato i sei anni e sino al compimento
della maggiore eta'.
Il mancato innalzamento degli indicati limiti di eta' in
relazione alle adozioni da parte delle libere professioniste
costituisce, ad avviso del rimettente, una palese violazione del
principio di eguaglianza, che da' luogo ad una irragionevole
disparita' di trattamento tra le due categorie di lavoratrici.
2. - Con atto depositato il 27 maggio 2003 e' intervenuto nel
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata.
Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta dal Tribunale di Genova all'esame di
questa Corte concerne la legittimita' costituzionale, in relazione
agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dell'art. 72 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto della libera
professionista che abbia adottato un bambino a percepire l'indennita'
di maternita', anche se il minore abbia superato i sei anni e fino al
compimento di dodici anni, se di nazionalita' italiana, o della
maggiore eta', se straniero.
2. - Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilita'
dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto
effettuato oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Il giudice a quo sollecita una pronuncia con la quale si
estenda il diritto delle libere professioniste all'indennita' di
maternita' in caso di adozione attraverso l'ampliamento della
condizione cui e' subordinato il diritto stesso, consistente
nell'eta' dell'adottato, il cui limite dovrebbe essere spostato a
dodici anni nel caso di adozione nazionale e al compimento della
maggiore eta' relativamente a quella internazionale. La prima delle due questioni poste dal rimettente e'
inammissibile per difetto di rilevanza.
Il giudizio a quo, come risulta espressamente dalla stessa
ordinanza di rimessione, ha ad oggetto la domanda di corresponsione
dell'indennita' di maternita' a seguito di adozione internazionale e
pertanto l'ipotesi dell'adozione nazionale rimane del tutto estranea
alla fattispecie dedotta in quel giudizio.
3.1. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata in
relazione all'adozione internazionale e' fondata.
3.2. - Il trattamento di maternita' a favore delle lavoratrici
adottanti o affidatarie e' stato introdotto dall'art. 6 della legge
9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), che, equiparando all'evento della nascita
l'ingresso del minore adottato o affidato nella famiglia, ha previsto
la facolta' per le predette lavoratrici di avvalersi dell'astensione
obbligatoria dal lavoro, contemplata dall'art. 4, lettera c), della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del relativo trattamento economico
durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore
nella famiglia; tale norma subordinava il beneficio stesso al mancato
superamento dei sei anni di eta' del minore al momento dell'adozione
o dell'affidamento.
La previsione contenuta nel citato art. 6 della legge n. 903 del
1977 si riferiva ovviamente alle sole lavoratrici dipendenti, poiche'
al momento della sua emanazione le libere professioniste, cosi' come
le lavoratrici autonome, ancora non godevano dell'indennita' di
maternita'.
Soltanto con le leggi 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennita' di
maternita' per le lavoratrici autonome), e 11 dicembre 1990, n. 379
(Indennita' di maternita' per le libere professioniste), sono state
dettate norme a tutela della maternita' delle sopra indicate
categorie di lavoratrici e si e' riconosciuto loro il diritto
all'indennita' di maternita' anche per l'ingresso del minore adottato
o affidato in preadozione, a condizione che non avesse superato i sei
anni di eta'.
La riforma dell'adozione internazionale, attuata con la legge
31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), ha
esteso le condizioni di fruibilita' del beneficio, prevedendo il
diritto all'astensione dal lavoro e al connesso trattamento economico
di maternita' a favore dei genitori adottivi e degli affidatari«anche se il minore adottato ha superato i sei anni di eta»
[art. 39-quater, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'art. 3 della legge n. 476 del 1998].
Il trattamento di maternita' in caso di adozione e' ora contenuto
nel testo unico emanato con decreto legislativo n. 151 del 2001, nel
quale sono state riunite tutte le disposizioni in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita'.
3.3. - Nonostante i ripetuti interventi legislativi, la
disciplina del trattamento di maternita' in caso di adozione
internazionale risulta peraltro ancora disomogenea.
Il suddetto trattamento e' riconosciuto senza alcun limite di
eta' ma anzi con la espressa previsione che spetta anche se il minore
ha superato i sei anni e fino al compimento della maggiore eta', a
favore delle lavoratrici dipendenti (art. 27, comma 1), delle
lavoratrici autonome, delle coltivatrici dirette, delle mezzadre e
colone, delle artigiane ed esercenti attivita' commerciali ed infine
delle imprenditrici agricole a titolo principale (art. 67, comma 2).
Alle libere professioniste, invece, la disposizione contenuta
nell'art. 72 attribuisce l'indennita' a condizione che il minore non
abbia superato i sei anni di eta', senza operare alcuna distinzione
tra adozione nazionale e internazionale; onde il limite riguarda
entrambe le ipotesi.
L'irragionevolezza della previsione normativa in esame e'
manifesta, poiche' non e' dato individuare elementi che giustifichino
la differenza del trattamento di maternita' delle libere
professioniste rispetto a quello stabilito nella medesima ipotesi
dell'adozione internazionale non solo per le lavoratrici dipendenti
ma anche per le lavoratrici autonome, categoria senz'altro piu'
affine a quella de qua.
Le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1998 a superare
il limite dei sei anni di eta' per il trattamento di maternita'
nell'adozione internazionale, come risulta dalla relazione al disegno
di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja, sono
essenzialmente individuabili nella valutazione relativa alle
difficolta' derivanti dall'inserimento dei minori stranieri nella
comunita' familiare ed in quella scolastica, che aumentano in modo
esponenziale con il crescere dell'eta', richiedendo soprattutto nei
primi tempi «un'assistenza particolare da parte dei nuovi genitori».
Se si considera che le medesime ragioni che hanno indotto
all'ampliamento della tutela ricorrono in tutte le adozioni
internazionali, indipendentemente dall'attivita' lavorativa dei
genitori adottanti, risulta evidente come la limitazione, negli
indicati termini, del diritto delle libere professioniste non solo
sia priva di autonoma ratio, essendo piuttosto addebitabile ad un
difetto di coordinamento delle norme trasfuse nel nuovo testo unico,
ma urti in modo stridente con i principi costituzionali che impongono
la tutela del minore.
La disposizione impugnata e' quindi costituzionalmente
illegittima, poiche' nel caso di adozione internazionale non consente
alle libere professioniste di percepire l'indennita' di maternita'
nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato nella
famiglia, quando questi abbia superato i sei anni di eta'.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede che nel caso di
adozione internazionale l'indennita' di maternita' spetta nei tre
mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se
abbia superato i sei anni di eta';
2) dichiara l'inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale
di Genova con l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'ipotesi
dell'adozione nazionale.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003.
Il Presidente: Zagrebelsky
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2003.
Il direttore della cancelleria:Fruscella
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