La tutela delle lavoratrici madri
Lavoro subordinato
Una donna in stato di gravidanza che opera in un laboratorio chimico deve lasciare il lavoro per il rischio chimico anche se risultato moderato e con parere medico favorevole? In questi casi, poi, si ha l'obbligo di informare il proprio datore di lavoro dello stato di gravidanza?
L'esperto risponde...
Una donna in stato di gravidanza che opera in un laboratorio chimico deve lasciare il lavoro per il rischio chimico anche se risultato moderato e con parere medico favorevole oppure adottare il criterio "rischio assente" e quindi la totale eliminazione d'utilizzo di sostanze chimiche? In questi casi, poi, si ha l'obbligo di comunicare lo stato di gravidanza al datore di lavoro oppure la disposizione legislativa in merito è riferita solamente alle lavoratrici esposte alle radiazioni ionizzanti?
«Rischio chimico assente», quali implicazioni comporta tale scelta etimologica: come è noto, nonostante il D.Lgs. n. 25/2002 prevedesse l'emanazione di decreti per la individuazione del rischio moderato, a tutt'oggi non sono state promulgate disposizioni univoche e chiare. Infatti, le distonie comportamentali suggerite da varie scuole di pensiero (Linee Guida CEE, Norme UNI EN 689, Linee Guida Coordinamento Tecnico Regioni, ecc.) presentano un panorama piuttosto variegato di variabili per la definizione del rischio moderato (presenza della sostanza chimica inferiore a 1/1, 1/3 o 1/10 del valore limite soglia, del TLV).
La traduzione della direttiva 98/24/CE poteva essere più aderente alle esigenze aziendali e alle proiezioni di rischio (irrilevante, inesistente, trascurabile ecc.); il termine moderato, soprattutto in presenza di una gestante, non rassicura convenientemente la lavoratrice da potenziali effetti sanitari correlati all'uso di un determinato prodotto potenzialmente tossico e/o teratogeno, ma richiede un ulteriore approfondimento della tematica.
Come può essere assicurato il rischio chimico assente? La soluzione ottimale è rappresentata dall'eliminazione della sostanza dall'ambito lavorativo; ma tale azione di prevenzione primaria non è facilmente realizzabile.
Quindi sarà necessario predisporre alcune misure precauzionali, ovviamente non riferite alla sola presenza del toner nelle fotocopiatrici, che potranno prevedere:
• analisi attività lavorativa;
• realizzazione di un percorso lavorativo a ciclo chiuso;
• installazione di sistemi tecnici di prevenzione collettiva (es. cappa aspirazione, sistemi di ventilazione forzata);
• uso di DPI realmente efficaci.
La razionale gradualità e la positiva sinergia delle azioni protettive sopra indicate, connesse ad una adeguata revisione della organizzazione lavorativa del reparto dove opera la gestante, espletata coralmente dalle figure incaricate di garantire la tutela della salute della popolazione lavorativa (medico competente, RSPP, preposto), potranno consentire l'impiego di una determinata sostanza chimica ma non l'esposizione della lavoratrice al prodotto.
Sull'obbligo per la lavoratrice di informare il datore di lavoro del suo stato di gravidanza è opportuno ricordare che, nell'attuale logica giuridica, spetta al datore di lavoro il compito di predisporre e di attuare le necessarie misure protettive e preventive (valutazione dei rischi, individuazione di eventuali noxae patogene, trasferimento in mansioni compatibili con la gravidanza ecc.). Per concretizzare tali azioni è indispensabile che il vertice aziendale venga messo al corrente di un evento, anche se fisiologico, ma sempre e comunque delicato e critico come lo stato di gravidanza. L'articolo 5 del D.Lgs. n. 626/1994, nel riprendere ed ampliare le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.R. n. 303/1956, stabilisce al comma primo: «Ciascun lavoratore si deve prendere cura della propria sicurezza e della propria salute ... In particolare i lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della tutela della protezione collettiva ed individuale ... si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti».
Resta comunque inteso che il datore di lavoro, per assicurare una concreta applicazione della norma, deve informare la lavoratrice sulla necessità di comunicare l'eventuale stato di gravidanza.
Infatti l'efficienza dell'attuale modello prevenzionistico si basa su una cultura di tipo partecipativo e non su una antiquata gestione monopolistica della sicurezza, poichè solo una collaborazione simbiotica ed attiva tra il datore di lavoro e il lavoratore, accomunati da un indiscutibile parallelismo di intenti, potrà assicurare la pratica della prevenzione e la incolumità collettiva.
agosto 2004
risposta a cura di: Silvio Spiridigliozzi
Fonte: Igiene & sicurezza del lavoro - Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico - Ipsoa Editore
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