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Aumenti contributivi per i part-time di durata inferiore alle 12 ore settimanali, incentivi per gli orari elevati e agevolazioni per le trasformazioni a tempo pieno, eliminazione degli accordi individuali fra le parti per la definizione di clausole elastiche e flessibili, ammissione delle variazioni di orario solo se stabilite dai CCNL. Questi i principali contenuti del Protocollo del 23 luglio con il quale il Governo ha inteso rivisitare il contratto a tempo parziale già oggetto in questi anni di continui interventi modificativi. Il DdL del 17 ottobre ne ricalca i contenuti mantenendo pressoché invariate le previsioni del Protocollo, senza però trattare l'estensione al settore pubblico.
Dal DdL la stipula del contratto part-time risulta blindata, la flessibilità, acquistata a fatica, sarà annullata e il ricorso a questo istituto probabilmente subirà un'inevitabile riduzione. Clausole elastiche e flessibili legate alla sola previsione contrattuale collettiva e disincentivi per gli orari brevi sono i probabili vincoli che restringeranno il suo utilizzo. Il DdL prevede anche la necessità di un accordo individuale ulteriore per il lavoratore che abbia concluso il contratto a tempo parziale motivato da comprovati compiti di cura.
Rimane in vigore il diritto di precedenza. Ne sono interessati i lavoratori che, avendo trasformato il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, avranno la priorità nel caso in cui il datore di lavoro intenda procedere a un'assunzione a tempo pieno per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti.
Nel DdL è stata inserita la previsione di delega al Governo che mira a penalizzare, rendendoli meno vantaggiosi, i contratti part-time di durata inferiore alle 12 ore settimanali assoggettandoli ad aumenti contributivi.
Il chiaro fine è quello di promuovere contratti di lavoro più consistenti, ma mancherà la libertà di contrattazione tra le parti: un diverso trattamento contributivo, diversificato a seconda del superamento o meno della soglia, condizionerà la scelta dell'orario.
In previsione, invece, incentivi per i part-time con orario elevato e agevolazioni (limitate) alla trasformazione (anche temporanea e reversibile) a tempo pieno di part-time se chieste da lavoratori per giustificati motivi di cura. Non è ancora stabilito se si tratterà di sgravi contributivi o di altre tipologie di incentivi; a oggi manca anche la definizione chiara per tale riferimento: il DdL, infatti, cita solo un "orario giornaliero elevato".
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