|
La nuova disciplina del part-time (articolo 9, comma 4, del dlgs n. 61/2000) ha confermato il criterio della duplice valutazione dei periodi di lavoro a part-time ai fini della verifica del requisito per il diritto a pensione e del calcolo del relativo ammontare.
In altre parole, i periodi di part-time orizzontale, ad esempio, sono «pienamente» utili ai fini del diritto alla pensione, ma vengono invece contratti ai fini della misura del trattamento pensionistico. Una caso pratico per intenderci. Un soggetto con 30 anni di lavoro a tempo pieno e 5 anni part-time orizzontale al 50% (rispetto all'orario normale), può far valere i 35 anni (30 più 5) richiesti per il diritto alla pensione di anzianità. Tale pensione, tuttavia, verrà liquidata sulla base di una anzianità lavorativa (contributiva) pari a 32,5 anni (i 30 anni a tempo pieno più i 5 anni a tempo parziale considerati a metà).
Finora l'Inps, nonostante l'articolo 8 del dlgs n. 564/1996, nel testo integrato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del dlgs n. 278/1997 consentisse la possibilità di coprire di assicurazione mediante versamenti volontari i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro a part-time di tipo verticale, orizzontale e ciclico, rilasciava l'autorizzazione alla volontaria solo in presenza di un «vuoto» contributivo totale e non anche nel caso di «vuoto parziale» (come avviene nel part-time orizzontale).
| |