Come gestire la comunicazione con i lavoratori
Nel decidere sul suo futuro previdenziale il dipendente non va abbandonato a sé stesso, anzi deve essere “guidato” dal datore di lavoro in modo da orientarsi tra le chance offerte. A proposito la legge Finanziaria per il 2007 ha reso operativa, con l’anticipo di un anno sulla tabella di marcia, anche la norma che prevede l’obbligo di informare i lavoratori circa la possibilità di destinare il Tfr ai fondi pensione.
Destinatari della riforma del Tfr e perciò dell’informativa sono - secondo l’articolo 2 del Dlgs 252/2005 o Testo unico della previdenza complementare - coloro che appartengono «alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva», rifacendosi perciò a un contesto organizzato e produttivo.
L’obbligo di informare. L’articolo 8, comma 8 del decreto legislativo 252/05, dispone che, «Prima dell’avvio del periodo» in cui il lavoratore può manifestare la propria volontà di destinazione del Tfr, il datore di lavoro deve fornire «adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili», in modo da considerare i pro e i contro legati alla possibile devoluzione del Tfr maturando alle forme di previdenza integrativa. Pertanto, entro il 31 dicembre, i datori di lavoro hanno dovuto mettere i loro dipendenti nelle condizioni di prendere una decisione consapevole. Come? Mediante una lettera, incontri organizzati in azienda con professionisti, servizi di consulenza personalizzata e infine corsi di formazione.
L’informativa. A precisare le modalità è stata già tempo fa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) con la deliberazione del 28 giugno scorso facendo presente che il datore, sia che si tratti di una grande che di una piccola impresa, nell’informativa non deve limitarsi a dare indicazioni generali, prendendo atto dell’entrata in vigore della riforma, al contrario deve fornire informazioni dettagliate e tutti gli strumenti utili a garantire un’attenta valutazione delle possibili opzioni, sottolineando conseguenze ed effetti concreti per chi non manifesta alcuna preferenza.
Inoltre, trenta giorni prima della scadenza del 30 giugno, cioè entro il 31 maggio 2007, ai dipendenti già assunti che ancora non abbiano manifestato alcuna volontà dovranno essere fornite dal datore ulteriori delucidazioni e chiarimenti sulla forma pensionistica complementare verso la quale il Tfr è destinato. Per chi invece viene assunto nel 2007 l’informativa va consegnata insieme al contratto di assunzione.
Le indicazioni di base perciò non bastano ma vanno integrate nei primi mesi del 2007 e in occasione di ogni nuova assunzione, con un’attività di vera e propria consulenza: si dovranno spiegare le principali novità della normativa e in particolare far presente l’opportunità di modificare la linea di investimento, esercitare l’opzione per il metodo contributivo e la facoltà di aumentare la contribuzione al fondo pensione; il regime fiscale delle prestazioni; ricordare che la percezione delle somme versate, anche come Tfr, può avvenire solo al momento del raggiungimento dell’età pensionabile. Infatti, eventuali anticipazioni possono intervenire soltanto in casi eccezionali e al verificarsi di una serie di condizioni decisamente limitate rispetto a quelle che legittimano anticipi sul Tfr maturato: tra le altre, la cessazione dell’attività lavorativa seguita da un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi.
Tuttavia, a differenza delle somme ricevute a titolo di Tfr, va poi precisato che la liquidazione di quanto versato alla forma complementare avviene quasi esclusivamente come rendita periodica: l’erogazione sotto forma di capitale è possibile ma soltanto fino alla metà del montante finale accumulato.
Infine, ovviamente, si dovrà fornire al dipendente una stima della copertura garantita al momento del pensionamento, anche mediante una valutazione dell’impatto economico sulla copertura finale di tutta una serie di opzioni che il lavoratore potrebbe mettere in atto nel corso del proprio percorso lavorativo.