Home >> Previdenza & Tfr


 

 

 

Introduzione
25 Feb 2007

Dal 1° gennaio 2007, con un anticipo di un anno rispetto al previsto, entra in vigore la riforma della previdenza complementare che prevede, fra l’altro, il conferimento del tfr maturando  a un fondo pensione o a una forma previdenziale di tipo assicurativo.
È importante precisare che, quanto già maturato fino al 31/12/2006, non è interessato dalla nuova normativa e pertanto resta in azienda. Sui datori di lavoro gravano adempimenti sia nella fase di start-up della riforma, sia nella fase gestionale del conferimento ai fondi. Il 1° gennaio 2007 costituisce, infatti, anche la data iniziale di decorrenza del periodo di 6 mesi per la maturazione del cosiddetto silenzio- assenso, infatti in mancanza di scelta da parte del lavoratore, il tfr maturando dovrà essere versato: 
1. alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi;
2. in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1) a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
3. qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps.

Le aziende, quindi, in tempi brevissimi devono attrezzarsi per affrontare la fase propedeutica all’avvio della riforma. I datori di lavoro dovranno:

1. prima dell’avvio del periodo di sei mesi , fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Quindi tutte le aziende, e non solo quelle con almeno 50 dipendenti, detto limite infatti opera solo per il conferimento del tfr inoptato al secondo fondo l’Inps, dovranno predisporre un documento informativo da distribuire ai lavoratori entro fine anno nel quale spiegare quali sono le forme di previdenza complementare, quali sono le caratteristiche di ognuno, le garanzie di rendimento, gli eventuali rischi e i costi. È di tutta evidenza che tale documento se ben strutturato costituirà senz’altro un’importante fonte di orientamento dei lavoratori verso una forma piuttosto che un’altra;
2. trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del tfr maturando (31/5/2007), fornire al lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà, le necessarie informazioni relative alla forma  pensionistica complementare verso la quale il tfr maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Breve storia della previdenza complementare
L’avvio concreto del II pilastro in Italia si è avuto soltanto nel ’97, a seguito dei decreti di attuazione della legge 335/95, la legge Dini, e con l’istituzione dei nuovi fondi pensione, soprattutto contrattuali.
Successivamente, il Dlgs 47/00 ha ridisegnato la materia con il debutto delle forme pensionistiche individuali.


Infine la legge 243/ 2004 (riforma Maroni), che ha modificato le regole sulle pensioni, ha delegato il Governo a un riassetto delle disposizioni in modo da sostenere la previdenza complementare indicando i criteri da seguire: adozione di misure finalizzate a incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari; perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare; ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare; previsione, per tutte le forme pensionistiche complementari, di esposizione, nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se e in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali.


La delega è stata attuata con il Dlgs 252/2005 che, apportando ampliamenti e abrogazioni al Dlgs 124/1993, sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2008. Alcune disposizioni sono però diventate operative da subito, come le norme in materia di: finanziamento della Covip, alla quale è destinato l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005; attività di vigilanza da parte del ministero del Lavoro sul settore della previdenza complementare, emanazione da parte della Covip delle direttive, a cui tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sia per quanto attiene gli statuti e i regolamenti, sia per la costituzione del patrimonio autonomo e separato da parte delle imprese di assicurazione per la gestione di fondi pensione.In particolare, la Covip ha provveduto alla predisposizione delle direttive, sia per l'adeguamento degli statuti sia per il contenuto delle informative che i fondi pensione devono fornire agli aderenti; inoltre ha approvato il regolamento per le procedure di comunicazione e di approvazione dei nuovi statuti, fornendo così gli strumenti per la partenza anticipata della riforma della previdenza complementare. La legge Finanziaria per il 2007 ha infatti anticipato di un anno la tabella di marcia, facendo partire la riforma dal 1° gennaio 2007, vale a dire l’entrata in vigore del Dlgs 252/05 con le modifiche apportate. Da allora è cambiato anche il regime del Tfr

 

 

Copyright © 2008 Fials - Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità - Regione Campania -