Home >> Previdenza & TfrPrevidenza complementare. Natura del contributo datoriale4 Lug 2008La struttura contributiva del versamento, dovuto dal datore di lavoro al fondo di previdenza integrativa, prevale sull'iscrizione dello stesso alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi istitutivi dei fondi, rendendolo comunque obbligatorio. Unico requisito resta, pertanto, l'applicazione di fatto del contratto che realizza un'adesione implicita allo stesso. (Cass., sez. un., n. 2665/97). Il contributo, infatti, secondo quanto affermato dal Ministero del Lavoro, nell'interpello n. 11 del 2 maggio 2008 in risposta al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, realizza una funzione di carattere strettamente previdenziale pur avendo natura retributiva. Pertanto rientra nella previsione del comma 2 dell'articolo 38 e non in quella dell'articolo 36 della Costituzione. La necessità di definire in modo inequivocabile la natura del contributo dovuto dal datore di lavoro, si pone quale premessa al fine di dirimere l'ulteriore e conseguente obbligatorietà o meno del versamento dello stesso al fondo, in quanto previsto dal contratto collettivo, anche nei confronti dei datori di lavoro non iscritti all'organizzazione sindacale stipulante i medesimi accordi istitutivi dei fondi. In particolare si discute delle quote di contribuzione, dovute dal datore di lavoro e destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, diverse dal conferimento del Tfr maturando. I C.C.N.L. prevedono infatti una percentuale, quale quota minima a carico del datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore abbia scelto di contribuire al fondo, oltre che con il conferimento del proprio Tfr, anche con una quota di contributo a suo carico. La previsione nasce dal comma 2 del D.Lgs. n. 252/2005 andato a regime dall'1/1/2007 con l'introduzione dell'obbligo della scelta da parte del lavoratore, esercitabile anche con il silenzio assenso, di aderire o meno alla previdenza complementare. Il Ministero, partendo dalla verifica della configurabilità delle predette quote di contributo, nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 della Costituzione, avente ad oggetto il diritto del lavoratore a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, deduce che una soluzione affermativa, circa la natura retributiva dello stesso, non implica necessariamente l'ulteriore affermazione circa la configurabilità di tali quote entro il concetto di retribuzione proporzionata e sufficiente. La giurisprudenza costante ritiene, infatti, che solo gli elementi retributivi di generale applicazione, quali le mensilità aggiuntive, il riposo settimanale, le ferie ecc… possono farsi rientrare nel concetto di retribuzione minima. Non rientrano in tale fattispecie gli istituti ulteriori previsti a favore del lavoratore, dai contratti collettivi. Nel caso di specie il contributo integrativo è dovuto dal datore, solo a condizione che lo stesso lavoratore versi a sua volta il contributo. Ciò definisce ancora meglio la portata non di carattere generale dell'elemento. Infatti non tutti i lavoratori, benché incentivati dalle misure previste dal D.Lgs. n. 252/2005, potranno o vorranno avvalersi del sistema di previdenza complementare. Ciò nonostante, va rilevato il regime di inderogabilità che non coincide necessariamente con quello della obbligatorietà, ma discende dalla operatività della norma, non da ultimo rispetto ai requisiti di accesso alle prestazioni. Premesso quanto sopra, il Ministero conclude circa la non configurabilità dei richiamati contributi nell'ambito dell'articolo 36 della Costituzione. Ma, detto ciò, quale carattere riveste il contributo in esame? Alla luce dell'attuale evoluzione normativa, le contribuzioni degli imprenditori non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale, come tali estranei dalla nozione di retribuzione imponibile potendo (e dovendo) formare oggetto soltanto di un contributo di solidarietà alla previdenza pubblica, il quale, come ben noto, non è un contributo previdenziale in senso tecnico. Inoltre va considerato che tali somme costituiscono l'oggetto del rapporto debitorio intercorrente tra il datore di lavoro e il Fondo creditore erogatore delle prestazioni, così come nel rapporto contributivo ordinario, lo stesso intercorre tra il datore e l'Ente previdenziale erogatore delle prestazioni. Pertanto, da un punto di vista strutturale è innegabile che le quote in argomento costituiscono somme contributive. Tali somme, a differenza della retribuzione che si pone quale oggetto del rapporto creditorio di cui è titolare il medesimo lavoratore nei confronti del datore di lavoro, rappresentano l'oggetto di un diverso rapporto dal quale è escluso il lavoratore, benché sia il beneficiario delle connesse prestazioni. Definita pertanto la natura contributiva di tali somme, l'obbligatorietà nei confronti dei datori di lavoro non iscritti all'Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei Fondi di previdenza complementare, non deriva da tale condizione, bensì dalla adesione implicita, o comunque dalla concreta applicazione di fatto, dei relativi accordi. Pertanto, conclude il Ministero, detto obbligo permane nei confronti dei datori di lavoro i quali, ancorché non iscritti all'Organizzazione stipulante, diano concreta applicazione al contratto collettivo istitutivo del Fondo a cui il lavoratore risulti iscritto. Restano di conseguenza esclusi dall'obbligo contributivo i datori di lavoro non iscritti all'Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei Fondi e che non applicano nemmeno in via di fatto gli stessi accordi.
|
|
|