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A chi risponde il responsabile della sicurezza?

Jun 1, 2004

 

 

 

Sicurezza aziendale


Il Responsabile della Sicurezza può riportare ad una persona diversa dal datore di lavoro?

La parola all'esperto...


Può un RSPP interno all'azienda essere nominato dal datore di lavoro ma riportare gerarchicamente ad un'altra figura interna all'azienda (es. responsabile risorse umane) che a sua volta riporta gerarchicamente al datore di lavoro?>Il RSPP e', innanzitutto, persona designata dal datore di lavoro (art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 626/1994). Il servizio di prevenzione e protezione, del quale l'RSPP e' il soggetto responsabile, e' l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unita' produttiva (art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 626/1994).
In modo particolare, il datore di lavoro designa, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, interno o esterno all'azienda, secondo le regole di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 626/1994; questo obbligo spetta esclusivamente al datore di lavoro, nel senso che non e' possibile delegarlo ad altra figura aziendale (art. 1, comma 1 ter, D.Lgs. n. 626/1994).
Ai sensi delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 626/1994, da parte del D.Lgs. n. 195/2003, il responsabile e gli (eventuali) addetti al servizio di prevenzione e protezione devono essere dotati di capacita' e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
E ' richiesto, in aggiunta al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
Per quanto attiene alle funzioni del RSPP, occorre ricordare che, stanti le modifiche apportate al D.Lgs. n. 626/1994 da parte della legge n. 39/2002 (legge comunitaria 2003), il datore di lavoro e' tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 626/1994).
Ebbene, il servizio di prevenzione e protezione (ovvero il RSPP e gli ASPP, se presenti) viene utilizzato dal datore di lavoro per compiere tale attivita' valutativa; infatti il SPP "provvede" (tral'altro): • all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro;
 
• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
 
• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali.

Il datore di lavoro deve fornire al RSPP ed agli ASPP i mezzi ed il tempo necessari per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, e le informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ecc. e, in ultima analisi, giova ribadirlo, ex art. 9, comma 4, il servizio di prevenzione protezione, nella persona del Responsabile, proprio attraverso l'espletamento dei compiti di cui sopra, "e' utilizzato dal datore di lavoro".
Il processo di valutazione deve essere documentato e il documento di valutazione dei rischi e' un atto che viene firmato dal datore di lavoro, il quale se ne assume la piena responsabilita'.
Da quanto detto sopra, si comprende che il ruolo del RSPP e' di basilare importanza nel sistema prevenzionistico posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.
Se, infatti, il datore e' responsabile per l'incolumita' dei propri dipendenti e deve attuare tutte le misure di sicurezza che si rendono necessarie alla luce dei rischi ai quali i lavoratori sono esposti, l'attivita' di valutazione dei rischi diviene il fondamento di ogni intervento antinfortunistico aziendale.Il D.Lgs. n. 195/2003, stabilendo con chiarezza i requisiti e le capacita' professionali richiesti ai RSPP ed agli ASPP, conferma l'opinione secondo la quale questi sono i "professionisti della sicurezza" interni (o esterni) all'azienda. Il che significa che il datore di lavoro dovra' scegliere, internamente o esternamente all'azienda, delle persone che meritino il massimo della fiducia, poiche' l'attivita' del RSPP (e del ASPP) ricade nella propria sfera di responsabilita'.
Deve, in altre parole, instaurarsi un clima di piena fiducia e immediata "cooperazione" fra il datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Ogni passaggio intermedio fra queste figure all'interno dell'azienda rischia di minare profondamente l'efficienza del sistema.
Si ricorda, inoltre, che nel testo del D.Lgs. n. 626/1994 non vengono previste sanzioni in capo al RSPP, riguardo allo svolgimento delle proprie funzioni. Il che, tuttavia, non significa che tale ruolo sia privo di profili di responsabilita' penale.
Se, infatti, il datore di lavoro assume determinate scelte sulla base delle indicazioni del RSPP (soggetto che deve essere "professionalmente formato" e competente e, quindi, meritevole di fiducia), quest'ultimo potra' essere chiamato a rispondere in sede penale dell'infortunio o di qualsiasi altro evento dannoso per il lavoratore, causato direttamente dall'attivita' (o da un omissione) imputabile al RSPP, secondo gli schemi penalistici della colpa o del dolo.
Parimenti, qualora il datore di lavoro "utilizzi" un RSPP non rispondente ai requisiti di legge (cioe' non "professionalmente adeguato" rispetto a tutti i rischi presenti in azienda), egli non avra' adempiuto al dettato normativo del D.Lgs. n. 626/1994 e dovra' rispondere degli eventuali infortuni occorsi ai lavoratori a titolo di colpa cosiddetta in eligendo.
Da quanto detto sino ad ora appare evidente che datore di lavoro e RSPP devono operare in stretta sinergia, poiche' il rapporto che viene a crearsi fra di loro e' di vitale importanza per poter costruire nell'azienda un'organizzazione capace di gestire e di prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro. Il fatto che all'interno dell'impresa possano essere presenti numerose altre figure con compiti attinenti alla sicurezza (dirigenti, preposti, ecc.) non deve far venire meno l'immediatezza del dialogo e dell'interazione fra il vertice dell'azienda (che risponde in ultima istanza per ogni infortunio) e il servizio di prevenzione e protezione.maggio2004risposta a cura di Francesco Bacchini


Fonte: Igiene e sicurezza del lavoro - Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico - Ipsoa Editore

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